Determinazione delle modalità di svolgimento da parte dei detenuti ed internati dell’attività di autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”; Visto, in particolare, l’articolo 20, comma 12, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che stabilisce la possibilità per i detenuti e per gli internati di essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa, e che sia un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria; Visto l’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo da destinare all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario;