
Determinazione delle modalità di svolgimento da parte dei detenuti ed internati dell’attività di autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria
Modifiche al Regolamento Agenti agenti sportivi FIGC e nuovo regolamento disciplinare
Pubblicati, in data odierna 2.1.2022, con comunicato ufficiale 156/A le modifiche al regolamento Agenti sportivi FIGC e il correlato regolamento disciplinare nonché il codice di condotta professionale, che erano stati approvati dal Consiglio Federale FIGC lo scorso...
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”; Visto, in particolare, l’articolo 20, comma 12, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che stabilisce la possibilità per i detenuti e per gli internati di essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa, e che sia un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze a stabilire le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria; Visto l’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo da destinare all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario;